Questo è proprio il momento giusto per mettere a posto la propria casa oppure per acquistare un nuovo immobile e ristrutturarlo. Grazie alla proroga dell’ecobonus 110%, introdotto dal nuovo decreto Rilancio, si sono fatti notevoli passi in avanti per risparmiare sulla ristrutturazione di un intero immobile.
Nel dettaglio, il superbonus è stato potenziato e permette di ottenere importanti sostegni economici per chi vuole eseguire lavori per il miglioramento energetico oppure la riduzione del rischio sismico. I lavori potranno essere effettuati fino al 30 giugno 2022 (in alcuni casi specifici la scadenza è stata ulteriormente prolungata fino al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e la novità più interessante di questo Ecobonus è certamente il fatto che si può cedere il credito sia alle imprese che hanno effettuato gli interventi oppure alle banche. In questo modo tutti i lavori potrebbero essere fatti praticamente senza spendere soldi.
Ecobonus 110%, chi ne ha diritto
I vantaggi di questo bonus dedicato alle ristrutturazioni degli immobili sono molteplici e soprattutto economici. Tra questi abbiamo di certo la detrazione sulla dichiarazione dei redditi, che si può recuperare in 5 anni, oppure uno sconto in fattura o, ancora, la cessione del credito.
Ad avere diritto d’accesso all’ecobonus sono le persone fisiche e i condomini a cui si aggiungono poi le cooperative di abitazione, gli istituti autonomi case popolari, le organizzazioni e le associazioni sportive. La detrazione interessa anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori: in questo caso, però, valgono solo le operazioni sugli immobili che rientrano nella sfera privata.
Per usufruire dell’ecobonus e delle detrazioni occorrerà inviare la richiesta all’Agenzia delle Entrate per via telematica mentre cessionari e fornitori potranno avere il credito d’imposta solo in compensazione.
Ecobonus, lavori ammessi e requisiti necessari
C’è un requisito fondamentale che permette di avere diritto all’ecobonus e questo è quello di effettuare, con tutti i lavori di ristrutturazione, un sostanzioso miglioramento di almeno due classi energetiche sull’immobile oppure il raggiungimento della classe energetica più alta. Questo miglioramento va dimostrato con l‘Attestato di Prestazione Energetica (Ape) che viene rilasciato da un tecnico abilitato.
Nel dettaglio, gli interventi coperti dal credito d’imposta sono il cappotto termico, nella misura in cui interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (oppure dell’unità immobiliare compresa all’interno di edifici pluri-famigliari). Qui è previsto un massimo di spesa che va da 50 mila euro, per gli edifici funzionalmente indipendenti o che dispongono di accessi autonomi all’esterno, fino ai 30 mila euro per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Rientrano nell’ecobonus, poi, tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici e che riguardano la sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernale con altri centralizzati e con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici. Infine, rientrano tra le spese coperte dall’Ecobonus 110 anche gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o le singole unità immobiliari indipendenti e che riguardano la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per riscaldamento oppure raffreddamento o, ancora, per la fornitura di acqua calda sanitaria con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore.
Ci sono poi interventi chiamati trainanti che da soli permettono di portare al 110% lo sgravio. Si tratta, in particolare, del montaggio dei pannelli solari, di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari e della realizzazione delle colonnine utili a ricaricare le batterie delle auto elettriche. Rimangono, poi, tutti gli interventi previsti dall’Ecobonus precedente.
Insomma, un vero vantaggio per chi ha intenzione di ristrutturare e rendere i propri immobili più sicuri e performanti. Del resto, il superbonus si può richiedere anche per i lavori di una seconda casa. Basta che questa non appartenga alle categorie catastali A/1 (ovvero le abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9, (castelli e palazzi di pregio) oppure che non si utilizzi per demolizione e ricostruzione.
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